(massima n. 1)
L'interesse all'impugnazione di un provvedimento coercitivo dopo la cessazione della misura cautelare permane quando l'impugnazione č diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle condizioni generali di applicabilitą della misura e non anche quando essa č diretta ad ottenere una decisione sulla sussistenza delle esigenze cautelari, previste dall'art. 274 c.p.p. o sulla scelta tra le diverse misure possibili, regolata dall'art. 275 c.p.p. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilitą del ricorso, concernente le sole esigenze cautelari, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo cessati gli arresti domiciliari nelle more della trattazione).