(massima n. 1)
In materia di misure cautelari, il riesame e l'appello sono caratterizzati dalla stessa ratio, che è quella di estendere al merito il controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale. Le differenze fra i due rimedi sono date, oltre che dal carattere residuale dell'appello, dal fatto che il tribunale della libertà, mentre in sede di riesame ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento (che può essere annullato, riformato o confermato) e può decidere per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi successivamente ad essa, in sede d'appello ha poteri di cognizione circoscritti ai punti della decisione che hanno formato oggetto di censura. Nell'ambito del quantum appellatum e nel rispetto del limite dell'effetto devolutivo, il tribunale della libertà ha, però, quale giudice d'appello, gli stessi poteri di cognizione del giudice del riesame, potendo utilizzare per la decisione ogni elemento probatorio addotto dalle parti ed acquisito comunque al processo con la richiesta della misura cautelare, dopo il provvedimento che la dispone ed anche nel corso dell'udienza.