(massima n. 1)
In materia di impugnazioni concernenti le misure cautelari personali, pur essendo unico l'ufficio cui compete la decisione, diversi sono i poteri ad esso attribuiti a seconda che trattasi di riesame o di appello. Il riesame attribuisce alle parti ed al tribunale un più ampio potere rispetto all'appello, non essendo la decisione vincolata ai motivi di gravame. Il tribunale, infatti, a norma dell'art. 309 comma nono c.p.p., «può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso». In sede di appello invece, non avendo l'art. 310 c.p.p. diversamente disposto, vigono le regole, in quanto applicabili, proprie dell'istituto, ivi compresa la previsione dell'effetto devolutivo proprio di tale mezzo d'impugnazione, secondo cui la cognizione del tribunale rimane limitata ai punti della decisione ai quali i motivi si riferiscono. (Ne deriva che il «tribunale della libertà», nell'ambito del devoluto, conserva integri i suoi poteri e può disporre accertamenti anche di carattere sanitario qualora li ritenga necessari ai fini del decidere).