(massima n. 1)
L'autonomia concettuale del procedimento de libertate rispetto alla decisione sul merito dell'impugnazione impedisce di estendere all'ordinanza sulla libertą personale, materialmente rifusa nella sentenza, le disposizioni sulle impugnazioni avverso le decisioni emesse all'esito del giudizio. (Nella specie, relativa ad inammissibilitą di ricorso, č stato osservato che, per la questione de libertate, il ricorrente avrebbe dovuto nei termini impugnare avanti il tribunale della libertą; che, non risultando impugnata la decisione sul merito, bensģ il solo punto relativo alla libertą personale, la condanna era passata in giudicato).