(massima n. 1)
In caso di notificazione a mezzo del servizio postale, la disposizione dell'art. 7, terzo comma, legge n. 890 del 1982, secondo cui, nell'assenza del destinatario e in mancanza delle altre persone indicate nel secondo comma, la consegna del piego contenente l'atto oggetto della notificazione può essere effettuata al portiere dello stabile o ad altra persona che, vincolata da rapporto continuativo, sia comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario, è applicabile anche alle persone giuridiche; inoltre, poichè il rapporto di lavoro del custode di un fabbricato è continuativo, la notifica deve ritenersi validamente effettuata anche qualora l'atto giudiziario sia stato consegnato al medesimo, dovendosi presumere, fino a prova contraria, che, come per il portiere, tra le sue mansioni rientri la distribuzione della posta ai destinatari che abitano, ovvero — nel caso di società — hanno sede nel fabbricato custodito. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato validamente effettuata la notifica a mani del custode, escludendo che l'appellante avesse fornito la prova che non spettava al custode il compito di distribuire la posta, in quanto si era limitata ad eccepire che nel fabbricato avevano sede anche altre società, circostanza, da sola, irrilevante, poichè non esclude che il custode sia al servizio delle diverse società aventi sede nello stesso edificio).