(massima n. 1)
Il diritto di credito dell'Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine pił breve, perché, determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell'"actio iudicati" dettata dall'art. 2953 c.c. (Fattispecie relativa a crediti derivanti da fatto illecito del contribuente in materia di imposte sulla fabbricazione degli oli minerali).