(massima n. 1)
In tema di ammissione al passivo fallimentare di crediti assistiti da privilegio, ai sensi dell'art. 2764 c.c., nella specie esercitato dal locatore nei confronti di beni vincolati all'uso del bene locato, la mancata indicazione di tali beni da parte del creditore è priva di rilievo, atteso che l'eventuale mancanza dei beni oggetto di privilegio speciale rileva unicamente nella fase attuativa, come impedimento di fatto all'esercizio del privilegio stesso, sicché la verifica della loro esistenza non è questione da risolvere in fase di accertamento del passivo, ma, attenendo all'ambito dell'accertamento dei limiti di esercitabilità della prelazione, è demandata alla fase del riparto.