(massima n. 1)
Rientra nella previsione dell'art. 2723 c.c. la pattuizione verbale modificativa della durata del contratto risultante dal documento, qualora la proroga sia convenuta verbalmente mentre il rapporto sia ancora in vita; deve, pertanto, ritenersi ammissibile la prova testimoniale nei limiti del citato art. 2723 c.c.