(massima n. 2)
In tema di aggiotaggio commesso mediante "altri artifizi", la tipicità della condotta non può essere desunto dal mero fine di alterazione del mercato perseguito dal suo autore, essendo invece necessario che la stessa risulti oggettivamente artificiosa, venendo realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sé tali da poter incidere sul normale andamento del corso dei titoli.