(massima n. 1)
Gli artt. 2467 e 2497 quinques c.c., nel testo introdotto dalla riforma societaria di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6, postergando in casi determinati il credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova disciplina di diritto sostanziale, non avente natura interpretativa, né processuale, ed applicabile in sede di liquidazione della societą, incidendo in modo diretto sugli effetti giuridici del negozio di finanziamento; ne consegue che, in mancanza di una diversa disciplina sulla efficacia nel tempo in deroga all'art. 11 disp. prel. c.c., le predette norme non si applicano ai crediti dei soci nei confronti della societą sorti per effetto di finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma.