(massima n. 2)
I contributi in favore dei consorzi di bonifica, nella disciplina del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso, affidandone, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi, per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado del beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile. Da ciò deriva che, mentre rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, perché si ricollega a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo, dovuto ad errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione, la domanda con cui si contesti detto potere sia sotto il profilo della legittimazione impositiva, sia sotto l'aspetto dell'inclusione del soggetto tra quelli tenuti al contributo, è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, siccome intesa alla tutela del diritto soggettivo del contribuente a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali se non nei casi contemplati dalla legge, al pari della cognizione della legittimità del criterio con cui è stato determinato il contributo, atteso che in materia di accertamento tributario esiste il diritto soggettivo del contribuente alla esatta applicazione dei criteri di determinazione del tributo (nella specie, la parte sosteneva che il contributo era stato erroneamente commisurato al reddito catastale anziché al tipo di opere realizzate o realizzabili dal consorzio).