(massima n. 1)
Anche prima della riforma del diritto societario approvata col d.l.vo n. 6 del 2003 - che ha introdotto l'art. 2380 bis c.c., secondo il quale la gestione dell'impresa sociale spetta "esclusivamente" agli amministratori - vigeva, nella societą per azioni, il principio di esclusivitą delle competenze gestorie degli amministratori. Ne consegue che, anche qualora la nuova norma sia inapplicabile "ratione temporis", costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore di una societą per azioni, agli effetti dell'art. 2383, terzo comma, c.c., la sua adesione ad un patto parasociale che rimette le scelte gestorie alla volontą maggioritaria dei relativi contraenti (cosiddetto sindacato di gestione).