(massima n. 1)
Le societą di persone non si estinguono per effetto del mutamento della composizione societaria (nella specie, per intervenuta cessione di quote), potendo il venir meno del rapporto sociale in relazione ad un socio concorrere con il mantenimento dell'identitą della societą (nella specie, ai fini dell'usucapione), mentre lo scioglimento della societą discende dal venir meno della pluralitą dei soci e dalla sua mancata ricostituzione entro il termine di sei mesi.