(massima n. 1)
Il trasferimento del pacchetto azionario di maggioranza di una societą di capitali non integra gli estremi del trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., in quanto non determina la sostituzione di un soggetto giuridico ad un altro nella titolaritą dei rapporti pregressi, ma solo modifica gli assetti azionari interni sotto il profilo della loro titolaritą, ferma restando la soggettivitą giuridica di ogni societą anche se totalmente eterodiretta.