(massima n. 1)
I consorzi di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) non sono imprenditori agricoli, ed hanno natura industriale avendo per oggetto il raggiungimento di fini generali di carattere pubblico e trascendenti gli interessi dei singoli consorziati, ancorchč svolgano attivitą in parte strumentali all'agricoltura. Pertanto qualora oggetto dell'attivitą consortile secondo lo statuto di un Consorzio sia un'attivitą di natura industriale come la creazione e la manutenzione di infrastrutture, la produzione in giudizio dello statuto costituisce prova della natura industriale del medesimo Consorzio, dovendosi presumere una perfetta corrispondenza dell'attivitą consortile con l'oggetto sociale previsto dallo statuto (Fattispecie relativa al pagamento di contributo addizionale dovuto dalle imprese industriali ex art. 12 L. n. 1115 del 1968).