(massima n. 1)
Il grado percentuale di invaliditā permanente in base al quale liquidare il danno biologico causato da un fatto illecito, e il grado percentuale di invaliditā in base al quale gli assicuratori sociali o gli enti previdenziali erogano gli indennizzi previsti dalla legge vanno determinati in base a criteri diversi e non omogenei. Ne consegue che il grado di invaliditā permanente accertato dal giudice nel giudizio di accertamento della responsabilitā civile non puō ritenersi erroneo per il solo fatto che non coincida con quello accertato dagli appositi organi degli enti previdenziali o dell'assicuratore sociale.