(massima n. 1)
Il risarcimento del danno non patrimoniale può essere accordato al coniuge, ancorché separato legalmente, purché si accerti che l'altrui fatto illecito (nella specie il sinistro stradale causa del decesso) abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara: è, tuttavia, necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso (nella specie, congruamente individuato dalla corte di merito nella presenza di un figlio in comune e nel breve lasso di tempo - un mese - trascorso dalla separazione).