(massima n. 1)
La qualifica di un'attivitą come "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 c.c., dipende unicamente dal contenuto intrinseco di essa, a nulla rilevando né che alcuna norma di legge la qualifichi come pericolosa, né che sia svolta senza fine di lucro o per fini filantropici. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva qualificato come "pericolosa" l'attivitą svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro, e, conseguentemente, condannato ex art. 2050 c.c. la scuola al risarcimento del danno, patito da un allievo caduto durante un'arrampicata).