(massima n. 1)
Nel contratto autonomo di garanzia — in virtù del quale al garante non è consentito opporre al creditore eccezioni fondate sul rapporto principale, salvo l'"exceptio doli", formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia "prima facie" abusiva o fraudolenta — il garante non può limitarsi a prospettare l'esistenza di difficoltà, spaziali o temporali, nel reperimento di documenti richiesti al fine della verifica dell'adempimento dell'obbligazione principale, ma deve comprovare rigorosamente le ragioni per le quali il trascorrere del tempo e la specifica situazione esistente al momento della richiesta siano idonei a rendere assolutamente impossibile l'acquisizione dei detti documenti. (Nella specie, ove a garanzia del beneficio dell'anticipazione delle restituzioni, era stata rilasciata, da società poi dichiarata fallita, fideiussione a prima richiesta in favore dell'Autorità doganale, questa aveva chiesto integrazioni documentali al garante, al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti del beneficio, ed il garante aveva opposto la difficoltà - per il tempo trascorso e per la situazione internazionale - di produrre i documenti richiesti; la S.C., nel cassare la decisione impugnata, ha affermato il principio su esteso).