(massima n. 1)
Ai fini dell'art. 844 c.c. l'intollerabilitą delle immissioni (nella specie esalazioni provenienti dalla evaporazione di idrocarburi adoperati per il lavaggio di pezzi meccanici), da valutarsi tenuto conto del contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietą, sussiste anche quando esse, pur non essendo di eccessiva entitą, risultino nocive, a causa della loro costanza ed ineliminabilitą che le rende insopportabili, al bene primario della salute.