(massima n. 1)
Nell'oggetto del contratto di vendita di ereditą, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualitą di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'ereditą come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'ereditą, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'ereditą.