(massima n. 1)
Nei contratti con prestazioni corrispettive non è consentito al giudice del merito, in caso di inadempienza reciproche, di pronunciare la soluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c., o di ritenere la legittimità del rifiuto di adempire, a norma dell'art. 1460 c.c., in favore di entrambe le parti, in quanto la valutazione della colpa dell'inadempimento ha carattere unitario, dovendo lo stesso addebitarsi esclusivamente a quel contraente, che con il proprio comportamento prevalente, abbia alterato il nesso di interdipendenza che lega le obbligazioni assunte mediante il contratto e perciò dato causa al giustificato inadempimento dell'altra parte.