(massima n. 2)
In tema di interpretazione del contratto, gli "usi interpretativi", di cui all'art. 1368 c.c., costituiscono un criterio ermeneutico di carattere oggettivo e, sussidiario, il quale presuppone, secondo l'espresso tenore letterale della stessa disposizione (che riferisce l'applicabilitā di tale criterio alle "clausole ambigue"), una persistente incertezza in ordine all' identificazione dell'effettiva volontā delle parti, rimanendo, pertanto, escluso allorché questa risulti determinata o determinabile, senza margini di dubbio, attraverso l'adozione di prioritari criteri legali di ermeneutica, come quelli (artt. da 1362 a 1365 c.c.) che regolano l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto. Avendo, inoltre, dette pratiche interpretative carattere negoziale e non normativo, č onere della parte dedurre l'esistenza, il contenuto e la non corretta applicazione di determinati usi, che siano stati oggetto di specifica allegazione nel giudizio di merito.