(massima n. 2)
In tema di transazione, la disposizione di cui all'art. 1304, primo comma, cod. civ., secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione avente ad oggetto l'intera obbligazione solidale, mentre quando essa č limitata alla sola quota interna del debitore che la stipula, la transazione non interferisce sulla quota interna degli altri condebitori; in questo caso, infatti, si riduce l'intero debito dell'importo corrispondente alla quota transatta, con il conseguente automatico scioglimento del vincolo solidale fra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali pertanto rimangono obbligati nei limiti della loro quota. (Fattispecie in tema di sinistro stradale a seguito del quale il danneggiato aveva transatto il risarcimento con alcuni condebitori, dichiarando espressamente di voler liberare soltanto costoro dalla relativa obbligazione).