(massima n. 1)
Il principio secondo cui, nelle cause relative a rapporti di obbligazione aventi ad oggetto somme di denaro dovute da pubbliche amministrazioni, anche diverse da quelle dello Stato ed anche a titolo di interessi per ritardato pagamento, la competenza territoriale secondo il criterio del "forum destinatae solutionis" spetta all'autoritą giudiziaria del luogo in cui hanno sede gli uffici di tesoreria che, secondo le norme della contabilitą pubblica, devono provvedere al relativo pagamento a seguito di mandato, continua a trovare applicazione nei confronti degli enti locali anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 142 del 1990 e del d.l.vo n. 77 del 1995, in quanto pure secondo la nuova normativa al pagamento delle spese deve provvedere il tesoriere dell'ente, in base al mandato di pagamento; inoltre, pur non venendosi cosģ a configurare un foro esclusivo o inderogabile, tale principio si applica anche a prescindere da specifica pattuizione delle parti, ove nel contratto non sia previsto nulla in contrario.