(massima n. 1)
Il provvedimento che ripristina la custodia cautelare ai sensi dell'art. 307, comma 2, lettera a), c.p.p., fa rivivere quello originario, dispositivo della misura stessa, tanto che non č richiesta alcuna indagine circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto esso č impugnabile non giā mediante il riesame, proponibile solo contro l'ordinanza che dispone la misura coercitiva, bensė l'appello, impugnazione di carattere generale e residuale, che trova applicazione in tutti i casi in cui non si possa sperimentare il riesame.