(massima n. 1)
Avverso l'ordinanza con la quale viene ripristinato lo stato di custodia cautelare dopo la cessazione di questa per scadenza termini ai sensi dell'art. 307 c.p.p., č esperibile solo il mezzo di impugnazione dell'appello previsto dall'art. 310 c.p.p. e non quello del riesame e del ricorso per saltum in cassazione. Il riesame č infatti mezzo d'impugnazione riservato esclusivamente ai provvedimenti genetici della misura cautelare e tale non č quello che ne ripristina gli effetti, ricorrendo le condizioni di legge.