(massima n. 1)
In tema di procedimenti che proseguono con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del codice di procedura penale, nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini e poi condannato il provvedimento di ripristino della custodia cautelare, a norma dell'art. 272, ultimo comma, c.p.p. del 1930, può essere emesso contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna.