(massima n. 1)
Le circostanze implicanti la perdita di efficacia della misura cautelare, non risolvendosi in vizi processuali che incidono sulla legittimità dell'atto, operano sul piano della persistenza della misura e devono essere fatte valere dinanzi al giudice di merito con l'istanza di revoca prevista dall'art. 306 c.p.p., cui può seguire la proposizione dell'appello, in caso di rigetto dell'istanza medesima, e, successivamente, il ricorso per cassazione. Unica eccezione a tale iter processuale è consentita — per non ritardare la decisione de libertate — nel caso in cui, con il ricorso alla Corte Suprema avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame, si facciano valere, insieme a vizi riguardanti l'originaria legittimità del provvedimento impositivo della misura, anche questioni attinenti al permanere della sua efficacia, sempreché le questioni stesse dipendano da vizi del procedimento di riesame e non siano, invece, ad esso esterne. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto non deducibile con il ricorso per Cassazione la questione della decorrenza del termine massimo di durata della custodia cautelare).