(massima n. 1)
In tema di termini massimi di durata della custodia cautelare, in caso di dichiarazione di incompetenza territoriale, trova applicazione il secondo comma dell'art. 302 c.p.p. e perciò i termini di custodia cautelare ricominciano a decorrere dal momento della dichiarazione di incompetenza. Quando l'imputato sia già detenuto per lo stesso fatto anche presso il giudice dichiarato competente, il nuovo termine decorre comunque dal momento della dichiarazione di incompetenza anche quando la misura venga disposta in modo autonomo oltre la scadenza del termine di venti giorni fissato dall'art. 27 c.p.p.