(massima n. 1)
In caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, con conseguente decorrenza ex novo, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., del termine di fase della custodia cautelare, con il limite costituito dal non superamento, in totale, del doppio di tale termine (secondo la regola stabilita dall'art. 304, comma 6, c.p.p.), deve tenersi conto, ai fini dell'osservanza di detto termine, anche del periodo di custodia cautelare subito dall'imputato in pendenza del giudizio di cassazione.