(massima n. 1)
I termini massimi di custodia cautelare per la «fase» del giudizio abbreviato, previsti dall'art. 303, comma primo, lett. b bis c.p.p., decorrono dall'ordinanza che, in qualunque grado di giudizio di merito, dispone procedersi con il giudizio abbreviato. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato volto ad ottenere la retrodatazione dei suddetti termini a far data dal rigetto da parte del G.i.p. della richiesta di ammissione al rito abbreviato, successivamente accolta dal giudice del dibattimento)