(massima n. 1)
In tema di misure cautelari personali, ai fini del computo del termine di fase delle indagini preliminari si deve aver riguardo al reato contestato nel provvedimento restrittivo, costituito dalla reciproca integrazione dell'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari e di quella pronunciata ex art. 309 c.p.p. dal tribunale del riesame, in quanto il «delitto per cui si procede» č quello enunciato nell'imputazione del provvedimento restrittivo, anche se l'azione penale sia stata esercitata successivamente per un delitto diverso. (Fattispecie relativa alla pronuncia di perdita di efficacia della misura cautelare per decorrenza dei termini della fase delle indagini preliminari e disposta la scarcerazione «ora per allora» da parte del giudice del rito abbreviato che ha correttamente considerato «delitto per cui si procede» quello risultante dall'imputazione del provvedimento cautelare, come modificata dal tribunale del riesame, anche se con la richiesta di rinvio a giudizio la qualificazione giuridica era mutata).