(massima n. 2)
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l'espressione «senza che sia stata pronunciata condanna in grado di appello», contenuta nell'art. 303, primo comma, lettera c) c.p.p., non va intesa in senso letterale ma, in armonia con la ratio e l'impianto sistematico del codice, nel senso che, ai fini della operativitą dei termini correlati alla detta pronuncia, č sufficiente che la sentenza di condanna di primo grado oggetto di gravame sia stata convalidata in grado di appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto che fosse equiparabile alla sentenza di condanna in grado di appello, ai fini che qui interessano, la declaratoria di inammissibilitą dell'impugnazione pronunciata dalla Corte d'appello).