(massima n. 1)
In tema di decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare, qualora sia annullato dal giudice dibattimentale il decreto che dispone il giudizio, con regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, i termini di detta fase cominciano nuovamente a decorrere dalla declaratoria di nullitą. Ne consegue che, ove in precedenza il rinvio a giudizio sia stato disposto prima della scadenza del termine di fase e non sia stato superato il termine proprio della fase successiva, non deve essere disposta la cessazione della misura cautelare ancora in atto.