(massima n. 1)
Nel caso di rinvio degli atti da parte del giudice di primo grado, dichiaratosi incompetente, ad altra autoritą, i termini massimi della misura cautelare applicata iniziano a decorrere dalla data della sentenza di incompetenza e non gią da quella del provvedimento di rinvio a giudizio; l'art. 303, comma 2, c.p.p. cosģ dispone infatti per l'ipotesi in cui il processo venga rinviato a diverso giudice per «altra causa» rispetto all'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione ed č evidente che l'omissione della sentenza di cui sopra concretizzi una di siffatte cause.