(massima n. 1)
L'avvenuta scadenza del termine massimo di custodia cautelare non č deducibile davanti al giudice del riesame, la cui cognizione č limitata alla valutazione della sussistenza delle condizioni di legittimitā e di merito per l'emissione del provvedimento cautelare; la valutazione delle condizioni di successiva inefficacia, tra le quali č compresa la scadenza suddetta, rientra viceversa nella competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari, davanti al quale le relative questioni devono essere dedotte ed il cui provvedimento č soggetto all'appello di cui all'art. 310 c.p.p.