(massima n. 1)
La questione, posta nella fase di cognizione, circa la scadenza dei termini di durata massima della custodia in carcere (nella specie, dapprima in sede di appello cautelare e successivamente in cassazione) perde rilevanza quando diviene irrevocabile la sentenza di condanna a pena detentiva superiore al presofferto perché la definitivitā dell'accertamento del merito, aprendo la fase esecutiva del processo, esclude la possibilitā della rimessione in libertā. Ne consegue che, qualora sia pendente impugnazione cautelare, dovendo persistere l'interesse alla sua definizione fino al momento della decisione, l'impugnazione stessa č inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.