(massima n. 1)
Nel caso di regressione del procedimento ad una fase precedente, come previsto dall'art. 303, comma 2, c.p.p., con conseguente decorso ex novo del termine massimo di durata della custodia cautelare relativo alla detta fase, deve tenersi conto, ai fini del non superamento del limite del doppio stabilito dall'art. 304, comma 6, c.p.p., dei soli periodi di detenzione riferibili alla fase interessata, con esclusione, quindi, di quelli riferibili alla fase successiva della quale il procedimento č poi regredito.