(massima n. 1)
Nei casi di regresso del procedimento, il termine massimo di custodia cautelare può dirsi superato solo nel caso che la sua durata raggiunga il doppio dei termini di fase (comprese le eventuali sospensioni) o i termini complessivi previsti dall'art. 303, comma quarto, c.p.p., non tenendosi conto, nel computo dei termini di fase, dei periodi di custodia cautelari sofferti negli altri gradi del giudizio, che vanno, invece, calcolati ai fini della durata complessiva della custodia ai sensi dell'art. 303, comma quarto, c.p.p.