(massima n. 1)
In tema di libertą personale, anche nei procedimenti che seguono il precedente rito sono applicabili i termini di durata della custodia cautelare di cui all'art. 2 D.L. 9 settembre 1991 n. 292 conv. nella L. 8 novembre 1991 n. 356 (che ha sostituito l'art. 303 c.p.p.) in conformitą al disposto dell'art. 10 della suddetta normativa in virtł del quale «le disposizioni dell'art. 2, relative ai termini di durata della custodia cautelare si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 251, comma primo, parte seconda, att. c.p.p., assumendo che i giudici di merito avevano errato nel ritenere tale disposizione tacitamente abrogata ad opera del succitato art. 10 legge n. 356 del 1991; la Cassazione ha rigettato il ricorso enunciando il principio di cui in massima).