(massima n. 1)
L'eventuale ritardo con il quale, da parte dell'autoritā carceraria, venga provveduto all'esecuzione di un'ordiannza, tempestivamente trasmessa dall'autoritā giudiziaria che l'ha emessa, con la quale si dispone la scarcerazione di un detenuto per perdita di efficacia della custodia cautelare, non determina alcuna invaliditā di una successiva ordinanza di ripristino della stessa misura cautelare, la cui notificazione all'interessato venga ad impedire la giā disposta, ma non ancora effettuata, scarcerazione.