(massima n. 1)
La misura cautelare della custodia in carcere, divenuta inefficace per omesso interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nel termine previsto dall'art. 294 c.p.p., può essere nuovamente adottata, su richiesta del pubblico ministero, purché ricorrano due condizioni: che l'indagato sia posto effettivamente in libertà e che venga interrogato dal giudice per le indagini preliminari libero pede. (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale della libertà che aveva ritenuto non violati gli artt. 294 e 302 c.p.p. nonostante il provvedimento di scarcerazione disposto per omesso interrogatorio nei termini non fosse stato concretamente eseguito per essersi inserito nella serie procedimentale un fermo adottato dal pubblico ministero nei confronti dell'indagato ancora in vinculis e fondato sugli stessi elementi che avevano precedentemente determinato il giudice per le indagini preliminari a non convalidarlo).