(massima n. 1)
È legittima, nel corso del giudizio di secondo grado, la riemissione — su richiesta del P.G. — di un nuovo provvedimento restrittivo della libertà personale, senza previamente procedere ad un nuovo interrogatorio dell'imputato, qualora nella stessa fase dibattimentale sia stata dichiarata la cessazione dell'efficacia della custodia cautelare — disposta nella fase delle indagini preliminari a norma dell'art. 302 nuovo c.p.p. — per omesso interrogatorio dell'imputato nei termini di cui all'art. 294, comma primo stesso codice. In tal caso, infatti, l'incombente del «previo interrogatorio» richiesto dall'art. 302 precitato (da applicare in via di interpretazione estensiva o analogica) può considerarsi legittimamente adempiuto dall'esame dibattimentale svoltosi in primo grado, purché l'imputato abbia avuto, attraverso tale mezzo, piena cognizione degli elementi di prova a suo carico e l'opportunità di discolparsi e di esporre quanto poteva essere utile per la valutazione della sua personalità e delle modalità del fatto al fine di stabilire la permanenza o meno delle condizioni di cui agli artt. 273, 274 e 275 stesso codice.