(massima n. 1)
Dopo che la misura cautelare personale sia divenuta inefficace per motivi di forma, se il giudice intende reiterare il provvedimento sulla base degli stessi presupposti, deve, preventivamente, procedere a nuovo interrogatorio dell'imputato, stante il dettato dell'art. 302 c.p.p. in base al quale, «dopo la liberazione» (conseguente alla perdita di efficacia per mancato interrogatorio nei termini di legge) la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, previo interrogatorio». (Nella specie la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impositiva della custodia cautelare emessa dal Gip competente che non aveva proceduto a nuovo interrogatorio dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva emesso la precedente ordinanza divenuta inefficace).