(massima n. 1)
Ai fini del ripristino della misura coercitiva della custodia cautelare divenuta inefficace per omesso interrogatorio nei termini di legge, l'art. 302 c.p.p. esige unicamente che il titolo originario caducato non sia pił operante al momento dell'interrogatorio, non richiedendosi che quest'ultimo avvenga con l'indagato libero, cioé dopo una liberazione di fatto dell'interessato. (Nella fattispecie, dichiarata inefficace l'originaria misura per omesso interrogatorio, era stato contestualmente disposto dal Pubblico Ministero provvedimento di fermo ed il giudice, dopo avere interrogato l'indagato e non convalidato il fermo, aveva adottato la nuova misura coercitiva; la Corte ha precisato che la caducazione dell'originario titolo non poteva ritenersi esclusa per effetto dell'intervenuto fermo, fondato su presupposti del tutto propri e non proveniente dal giudice).