(massima n. 1)
Il provvedimento con il quale il giudice competente abbia disposto la cessazione dello stato di custodia cautelare (nella specie per ritenuta inosservanza del termine di cinque giorni fissato dall'art. 294, comma 1, c.p.p.), non č revocabile da parte dello stesso giudice, quand'anche non sia stato ancora eseguito, trattandosi di provvedimento che, una volta emanato, č comunque venuto a giuridica esistenza, con conseguente esaurimento della potestā decisoria da parte dell'organo che lo ha adottato.