(massima n. 1)
L'obbligo di sentire previamente il difensore, che l'art. 301, comma 2, c.p.p. — nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 1994 con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità della norma — pone a carico del giudice al quale sia stata richiesta dal pubblico ministero la rinnovazione della misura cautelare disposta per esigenze probatorie, non è estensibile all'ipotesi di adozione di un provvedimento coercitivo al solo scopo di precisare l'imputazione formulata in un analogo provvedimento precedente e relativo al medesimo fatto; il contraddittorio con il difensore è prescritto infatti, nel primo caso, al fine di prevenire l'emissione di un'ordinanza che varrebbe a privare nuovamente della libertà l'indagato o comunque a rinnovare una misura la cui efficacia sta per venir meno per la scadenza di un termine; nell'ipotesi di adozione di un nuovo provvedimento cautelare al fine di precisare l'imputazione, viceversa, l'indagato non ha riacquistato la libertà — né la sta per riacquistare — e gli effetti della successiva ordinanza retroagiscono, ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., al momento dell'esecuzione del primo provvedimento restrittivo sicché non trova giustificazione un'anticipata instaurazione del contraddittorio.