(massima n. 1)
La ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione, quando derivi dalla mera incompletezza del previsto iter procedimentale e valga, quindi, solo rebus sic stantibus, non impedisce, di per sé, che possa comunque darsi luogo alla sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 635 c.p.p. (Principio affermato in un caso in cui la revisione era stata chiesta sulla base dell'asserita attribuibilità dello stesso fatto ad altro soggetto, nei cui confronti era stato instaurato procedimento penale non ancora conclusosi, però, con pronuncia irrevocabile di condanna; ciò che aveva appunto determinato la declaratoria di inammissibilità di detta richiesta).