(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo venga revocata anziché, come disposto dall'art. 649 c.p.c., sospesa la provvisoria esecuzione del decreto medesimo non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., giacché anche in questo caso come in quello nel quale l'esecuzione provvisoria del decreto viene concessa o negata, ai sensi dell'art. 648 dello stesso codice, il provvedimento riveste carattere di interinalità e non è quindi idoneo a pregiudicare la pronunzia di merito neppure sotto il limitato profilo della sua esecutorietà, che può esser disposta con la sentenza di rigetto dell'opposizione.